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Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13/01/2015 (Rv. 633963 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata ex art. 19 della legge n. 990 del 1969 - Qualità di rappresentante del Fondo di garanzia o della Consap Spa - Esclusione - Legittimazione in proprio - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633963-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli, l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" vigente ed ora indicata dall'art. 286 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell'ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandataria "ex lege" senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 07/09/2005 num. 209 art. 286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)