Sez. 1, Sentenza n. 11131 del 17/11/1990 (Rv. 469802 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONI - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - TERRITORIALE - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONI - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - TERRITORIALE - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema d'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la Competenza territoriale, in base "al luogo in cui è stata commessa la violazione" (art. 22 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689), coincidente con quello in cui la violazione stessa è stata accertata, ha carattere inderogabile, e, pertanto, può essere riscontrata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (salvo preclusione da giudicato). (V 4131/88, mass n 459216).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)