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Sez. 1, Sentenza n. 10561 del 27/11/1996 (Rv. 500849 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento sanzionatorio e relativa opposizione - Competenza territoriale dell'autorità amministrativa e del giudice - Individuazione - Criterio del luogo di commissione dell'infrazione - Luogo di accertamento di quest'ultima - Coincidenza - Regime anteriore al D.Lgs. n. 360 del 1993 - Differenze.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500849-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In tema di sanzioni amministrative, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per luogo ove è stata commessa l'infrazione - in base al quale deve essere individuata sia l'autorità alla quale spetta emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17 legge cit.), sia il Pretore competente per il giudizio di opposizione (art. 22) - deve intendersi il luogo in cui l'infrazione è stata accertata, restando esclusa, anche quando la violazione presenti carattere di permanenza o continuità, la configurabilità di competenze concorrenti. Con riguardo ad infrazione al codice della strada, comportante la sospensione della patente di guida, commessa anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. n. 360 del 1993, non influisce sull'indicato assetto della competenza il testo originario dell'art. 168 del nuovo codice della strada - che, attraverso il richiamo al testo inizialmente vigente dell'art. 218 del medesimo codice, prevedeva che la sospensione della patente fosse disposta dal Prefetto che l'aveva rilasciata (non già dal Prefetto del luogo della commessa violazione, come sancito dall'art. 218 nel testo modificato dall'art. 117 D. Lgs. n. 360 del 1993) -, in quanto dette disposizioni comportavano solo una deroga alla competenza dell'autorità amministrativa tenuta ad emanare le sanzioni amministrative, principali o accessorie, non anche alla competenza territoriale del giudice in materia di opposizione, che anche l'art. 205 nuovo codice della strada identifica in quello della commessa violazione e, cioè, dell'accertamento della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 168, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 168, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 85, Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)