Sez. U, Sentenza n. 21946 del 28/10/2015 (Rv. 637129 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Eccezione di difetto di "competenza giurisdizionale" - Tardività - Condizioni - Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il difetto di "competenza giurisdizionale", secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218 del 1995, non può essere invocato, per la prima volta, davanti al giudice italiano se il vizio, ove tempestivamente dedotto avanti al giudice straniero, ne avrebbe inficiato il giudizio. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'eccezione, benché formulata per la prima volta davanti al giudice italiano, negando la sua utile proponibilità, in precedenza, innanzi a quello americano, atteso che la normativa interna statunitense sull'immunità giurisdizionale degli Stati ne escludeva la rilevanza per le richieste risarcitorie derivanti da fatto illecito quando - come nella specie - la relativa domanda fosse stata proposta da un cittadino statunitense e lo Stato convenuto fosse stato designato come sostenitore del terrorismo con atto del Governo statunitense).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)