Sez. 1, Sentenza n. 8588 del 29/05/2003 (Rv. 563716 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Sindacato di legittimità - Vizi della sentenza straniera - Vizio di "competenza giurisdizionale" - Denuncia per la prima volta davanti al giudice italiano - Ammissibilità - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, ai sensi della legge n. 218 del 1995, i vizi che, se tempestivamente dedotti avanti al giudice straniero avrebbero inficiato il giudizio (quale il vizio della notifica dell'atto introduttivo e la pretesa incongruità del termine a comparire assegnato al convenuto), non possono essere fatti valere, per la prima volta, davanti al giudice italiano. Ciò vale, a maggior ragione, anche in ordine al preteso difetto di "competenza giurisdizionale", secondo i principi propri dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 64, primo comma, lett. a), della legge n. 218, atteso che si tratta di materia derogabile, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 218.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)