Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20373 del 09/10/2015 (Rv. 637634 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO | Prova liberatoria - Circolazione contro la volontà del proprietario - Necessità - Persistente operatività del principio, nel vigore dell'art. 122, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Fondamento - Fattispecie in tema di furto del veicolo.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO
Il principio per cui, ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), occorrendo, al contrario, che essa sia avvenuta contro la sua volontà ("prohibente domino"), estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate, deve ritenersi operativo anche nella vigenza dell'art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005, e ciò alla stregua di un'interpretazione, al tempo stesso, letterale e teleologica di detta norma. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, rilevato che il proprietario della vettura danneggiante, oggetto di furto il giorno precedente al sinistro, con evidente leggerezza aveva lasciato la medesima aperta e con le chiavi nel cruscotto, aveva perciò ritenuto che la circolazione fosse avvenuta "invito domino", con conseguente persistente operatività del contratto di assicurazione e rigetto della domanda proposta nei confronti del F.G.V.S.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)