Sez. 3, Sentenza n. 5562 del 12/03/2026 (Rv. 678336-02)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO | Circolazione stradale - Furto del veicolo - Responsabilità del proprietario ex art. 2054, comma 3, c.c. - Sussistenza - Condizioni - Scioglimento del contratto di assicurazione - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO
In tema di responsabilità da circolazione stradale, il proprietario del veicolo risponde dei danni anche in caso di furto del mezzo che sia stato colposamente agevolato da una sua negligente custodia (evenienza, quest'ultima, il cui accertamento integra questione di fatto insindacabile in sede di legittimità), restando, in tal caso, efficace il contratto di assicurazione, con conseguente inconfigurabilità dell'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)