Sez. 2, Sentenza n. 5947 del 27/06/1996 (Rv. 498327 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE | Comoda divisibilità di un bene immobile - Condizioni.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE
L'accertamento della comoda divisibilità del bene, ai fini dello scioglimento della comunione, va operato a norma dell'art. 720 cod. civ., tenendo conto dell'aspetto economico, funzionale e materiale e non alla stregua della norma processuale dell'art. 577 cod. proc. civ. che attiene alla semplice divisibilità di beni immobili, costituenti un'astratta e non ancora definita unità colturale e contiene, perciò, un "minus" rispetto alla comoda divisibilità prevista dalla norma sostantiva (art. 846 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 722, Cod. Civ. art. 846, Cod. Proc. Civ. art. 577
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)