Sez. L, Sentenza n. 13043 del 24/12/1997 (Rv. 511206 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Criterio di onnicomprensività - Deroghe pattizie successive alla legge n.297/82 - Ammissibilità - Richiami a clausole contrattuali previgenti - Riformulazione di dette clausole con espressa menzione della conoscenza della preesistente nullità - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione da prendere a base di calcolo per il trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 cod. civ., novellato dalla legge n.297 del 1982 entrata in vigore il primo giugno 1982, può essere derogato soltanto da contratti collettivi stipulati successivamente a tale data che prevedano esplicitamente tale deroga; ove tali contratti si richiamino a contratti collettivi previgenti che prevedevano detta deroga, è necessario che le clausole siano riformulate con l'espressa menzione della conoscenza della loro preesistente nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)