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Sez. 6, Sentenza n. 13096 del 11/05/1977 Ud. (dep. 14/10/1977) Rv. 137128 - 01

ARMI - IN GENERE - LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N 895, ART 5 - FATTO DI LIEVE ENTITA - ATTENUANTE - CRITERI DELLA QUANTITA E DELLA QUALITA - INTERDIPENDENZA - UNICITA DELL'ARMA - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1977-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137128-01

ARMI - IN GENERE - LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N 895, ART 5 - FATTO DI LIEVE ENTITA - ATTENUANTE - CRITERI DELLA QUANTITA E DELLA QUALITA - INTERDIPENDENZA - UNICITA DELL'ARMA - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ATTENUANTE.*

Il porto abusivo e l'illegale detenzione di armi possono essere ritenuti fatti di lieve entita sol quando sia dato aver certezza che esse rivelino scarsa pericolosita e non destino allarme sia in relazione al numero, sia in relazione alla potenzialita offensiva delle armi illegalmente possedute. L'unicita dell'arma posseduta, pertanto, non e per se sola sufficiente ai fini della concessione dell'attenuante di lieve entita del fatto. I criteri di quantita e di qualita, in altri termini, vanno considerati come interdipendenti e sono - entrambi - essenziali ai fini della concessione dell'attenuante. (Conf mass n 133833).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)