Sez. L, Sentenza n. 2039 del 23/02/1995 (Rv. 490655 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Sentenza d'appello - Ricorso per cassazione per vizi di motivazione - Omessa indicazione, sul punto dell'esistenza di un 'invalidità, delle infermità e delle circostanze non valutate ed omesse - Inammissibilità del ricorso.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE
In applicazione del principio, desumibile dell'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che, quando il ricorso per cassazione è preposto per vizi di motivazione, l'esposizione dei motivi deve consistere nell'indicazione del punto decisivo della controversia cui il vizio si riferisce, nonché delle ragioni che si assumono obliterate dalla sentenza, deve ritenersi inammissibile il ricorso che, in materia di diritto alla pensione di invalidità, lamenti il mancato confronto delle consulenze di primo e secondo grado, la mancata correlazione delle infermità all'attività lavorativa svolta e l'omesso espletamento di nuovi esami, senza indicare, sul punto della pretesa esistenza di una invalidità pensionabile, le infermità che non sarebbero state adeguatamente valutate e le circostanze obiettive omesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)