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Sez. 1, Sentenza n. 652 del 22/03/1967 (Rv. 326649 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCERTAMENTO - IN GENERE - LEGITTIMITA DI UN ULTERIORE ACCERTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE O SUPPLETIVA.*
Stato
decisa il 1967-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326649-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCERTAMENTO - IN GENERE - LEGITTIMITA DI UN ULTERIORE ACCERTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE O SUPPLETIVA.*

In tema di imposte di successione il primo accertamento dell'imponibile, sia esso compiuto sulla base della denunzia dell'erede, o d'ufficio dall'amministrazione finanziaria, da luogo ad una liquidazione di carattere provvisorio, essendo consentito alla finanza di procedere, dopo la liquidazione dell'imposta principale, alla ulteriore liquidazione di un'imposta complementare (a seguito di una mancata od insufficiente enunciazione di dati da parte del contribuente), o di un'imposta suppletiva (a seguito di errore od omissione in cui sia incorso l'ufficio liquidatore). Pertanto, l'amministrazione finanziaria, dopo la notifica al contribuente del primo accertamento d'imposta, prima che il termine di prescrizione sia decorso, puo legittimamente procedere ad un secondo accertamento che completi o integri quello precedente.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)