Sez. L, Ordinanza n. 18529 del 08/07/2024 (Rv. 671925-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione per iscritto del licenziamento - Invio di copia informatica di un documento analogico ex art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005 - Necessità - Esclusione - Invio di PEC con allegato in "formato Word" - Sufficienza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966 può essere effettuata anche con l'invio di una PEC contenente un allegato file in "formato Word", non essendo necessario l'invio della copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, in quanto - in assenza di prescrizioni specifiche - il requisito dell'impugnazione per iscritto è soddisfatto da qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un atto scritto idoneo allo scopo e riferibile con certezza al lavoratore.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)