Sez. 3, Sentenza n. 4070 del 03/12/2001 Cc. (dep. 05/02/2002) Rv. 221335 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Impianto di radiodiffusione sequestrato per violazione di norme urbanistiche - Ordine di disattivazione dell'energia elettrica all'impianto sequestrato - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
Non sussiste alcun nesso di strumentalità tra le esigenze cautelari poste a base dell'art. 321 cod. proc. pen. e l'ordine di disattivazione dell'energia elettrica ad un impianto di radiodiffusione, già oggetto di sequestro per essere stato realizzato senza l'autorizzazione edilizia del comune e degli altri enti preposti, in quanto la prosecuzione o meno di tale fornitura all'impianto sequestrato appare, di per sè, del tutto irrilevante rispetto alla possibilità di arrecare ulteriore danno all'ordinato assetto e sviluppo del territorio o alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistico ed ambientali, con la conseguenza che il predetto ordine è illegittimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., Legge 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)