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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32207 del 05/11/2021 (Rv. 662960 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA | Ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164 c.p.c. - Inottemperanza - Conseguenze - Cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche in relazione al previgente testo dell'art. 307, ult. comma, c.p.c. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2021-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662960-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA

Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte.

Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)