Sez. 3, Ordinanza n. 8326 del 03/04/2026 (Rv. 677785-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Ordine di rinnovazione dell’atto di citazione in appello - Art. 307, comma 3, c.p.c. - Rinnovazione nulla - Conseguenze - Concessione di un ulteriore termine - Esclusione PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE
La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.
Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)