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Sez. L, Sentenza n. 6978 del 09/04/2004 (Rv. 572010 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina contrattuale del comporto e dell'aspettativa prevista dal ccnl del settore terziario.
Stato
decisa il 2004-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572010-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale attraverso la puntuale deduzione dell'errore - sviamento sul ragionamento del giudice di merito. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che, con riferimento alla disciplina del comporto e dell'aspettativa stabilita dal contratto collettivo 3 novembre 1994 per i dipendenti da aziende del terziario, aveva dichiarato illegittimo il recesso intimato dal datore di lavoro sebbene il lavoratore, dopo il superamento del periodo di comporto e il godimento di un periodo di aspettativa, avesse ripreso il lavoro per venticinque giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)