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Sez. L, Sentenza n. 21826 del 18/11/2004 (Rv. 578065 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al CCNL lavoratori industria e alla disciplina dell'aspettativa nel periodo di comporto.
Stato
decisa il 2004-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578065-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva interpretato l'art. 52 del ccnl per i lavoratori del settore industria, utilizzando un canone interpretativo che valorizza la coerenza tra norme dell'ordinamento lavoristico e norme dell'ordinamento sindacale, nel senso che l'aspettativa non retribuita spetti anche per il comporto per sommatoria, in caso di più eventi morbosi discontinui, e non solo per il comporto cosiddetto "secco") .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)