Sez. 2, Sentenza n. 7746 del 02/08/1990 (Rv. 468493 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALE - TARDIVE - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALE - TARDIVE - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI.*
Ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., il quale è rivolto a rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto di impugnazione o della propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare al contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.. possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, avverso qualsiasi statuizione della stessa che abbia deciso la controversia in senso a loro sfavorevole ed anche quando si tratti di cosiddetti capi autonomi della pronuncia impugnata, non risultando, neppure della lettera della disposizione normativa, alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione. (Conf 6311/88, mass n 460653).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)