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Sez. 1, Sentenza n. 6311 del 24/11/1988 (Rv. 460653 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - LIMITI OGGETTIVI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460653-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - LIMITI OGGETTIVI - INSUSSISTENZA.*

Ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., il quale è rivolto a rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto di impugnazione o della propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare al contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, avverso qualsiasi statuizione della stessa che abbia deciso la controversia in senso a loro sfavorevole ed anche quando si tratti di cosiddetti capi autonomi della pronuncia impugnata, non risultando, neppure della lettera della disposizione normativa, alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione. (contra 5864/87, mass n 454258; (contra 1193/87, mass n 450733; (contra 3282/86, mass n 446270).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)