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Sez. U, Sentenza n. 5828 del 01/10/1986 (Rv. 448243 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - (DEMANIALI) - CORSI D'ACQUA - FIUMI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONE DI NUNCIAZIONE IN MATERIA DI ACQUE - ESCAVAZIONE ED ESTRAZIONE NELL'ALVEO DI UN FIUME - AUTORIZZAZIONE DELLA P.A. AD UN PRIVATO NELLO ESCLUSIVO INTERESSE DI QUEST'ULTIMO E CON SALVEZZA DEI DIRITTI DEI TERZI - DOMANDA PROPOSTA CONTRO IL PRIVATO DAL PROPRIETARIO DI UN FONDO VICINO, CHE LAMENTI UN PREGIUDIZIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448243-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - (DEMANIALI) - CORSI D'ACQUA - FIUMI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONE DI NUNCIAZIONE IN MATERIA DI ACQUE - ESCAVAZIONE ED ESTRAZIONE NELL'ALVEO DI UN FIUME - AUTORIZZAZIONE DELLA P.A. AD UN PRIVATO NELLO ESCLUSIVO INTERESSE DI QUEST'ULTIMO E CON SALVEZZA DEI DIRITTI DEI TERZI - DOMANDA PROPOSTA CONTRO IL PRIVATO DAL PROPRIETARIO DI UN FONDO VICINO, CHE LAMENTI UN PREGIUDIZIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

Qualora l'escavazione di un alveo fluviale e l'estrazione dei relativi materiali vengano consentite al privato non per il perseguimento di finalità pubblicistiche connesse al governo di detto corso d'acqua, ma solo nell'interesse del concessionario e dietro corrispettivo (ancorché previo accertamento negativo dell'incidenza di tale interesse su quelle finalità generali), l'attività del concessionario medesimo non è imputabile alla amministrazione e si esaurisce in un uso speciale di bene demaniale, il quale deve rispettare i diritti dei terzi, non degradati od affievoliti dal provvedimento concessorio. Pertanto, al proprietario di un fondo rivierasco, che lamenti un pregiudizio per effetto di detta escavazione od estrazione, deve riconoscersi la facoltà di agire davanti al giudice ordinario, a tutela del diritto dominicale o del possesso, anche con Azione di nunciazione, tenuto conto che tale Azione non investe "provvedimenti ed Atti dell'autorità amministrativa" (ed esula quindi dalla previsione dell'art. 141 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775), e che inoltre il divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, sulla abolizione del contenzioso amministrativo, spiega rilievo nel diverso ambito dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario, nel senso di precludere l'adozione di statuizioni che possano interferire sui suddetti poteri autoritativi della amministrazione in tema di governo delle acque pubbliche. (V 3659/80, mass n. 407524; (V 5426/79, mass n. 402009).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)