Sez. 3, Sentenza n. 12710 del 28/11/1992 (Rv. 479761 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") | Sinistro derivante dalla circolazione stradale - Atti di disposizione patrimoniale compiuti dal danneggiante assicurato - Azione revocatoria proposta dal danneggiato contro il danneggiante assicurato - Carattere preventivo della responsabilità solidale dell'assicuratore - Incidenza - Esclusione.
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")
L'azione revocatoria proposta dal danneggiato un un sinistro derivante dalla circolazione stradale contro il danneggiante assicurato per gli atti di disposizione patrimoniale da questo ultimo compiuti pregiudicando le ragioni del suo credito risarcitorio non trova deroga in ragione del carattere preventivo della responsabilità solidale dell'assicuratore, perché il creditore può esercitare l'azione revocatoria, per gli atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli delle sue ragioni posti in essere dal condebitore solidale, anche quando il patrimonio degli altri coobbligati siano sufficienti a garantirlo e perché la disciplina del vincolo solidale inerente al debito risarcitorio dello assicuratore della responsabilità civile, a parte la causa obbligandi, non diverge, nei rapporti con il danneggiato, da quella delle comuni obbligazioni solidali, e non attribuisce, quindi, al danneggiante-assicurato un "beneficium excussionis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)