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Sez. L, Sentenza n. 210 del 11/01/2000 (Rv. 532775 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI | Autoferrotranvieri - Sospensione cautelare - Incidenza del sopravvenuto pensionamento - Cessazione "ex tunc" degli effetti - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532775-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI

Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il pensionamento del dipendente sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 46 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A (in quanto in stato d'arresto o sottoposto a procedimento penale o comunque implicato in fatti che lo rendono passibile di destituzione o retrocessione), se comporta l'esaurimento degli effetti della sospensione stessa, non determina il venir meno "ex tunc" di tali effetti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)