Sez. L, Sentenza n. 9011 del 03/07/2001 (Rv. 547880 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione dal servizio ex art. 46 R.D. n. 148 del 1931 - Domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento e alla restituzione delle retribuzioni trattenute nel periodo di sospensione - Prescrizione - Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento e dalla scadenza delle retribuzioni - Pensionamento del dipendente prima della conclusione del procedimento disciplinare - Irrilevanza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI
Per gli autoferrotranvieri sottoposti a procedimento disciplinare e sospesi dal servizio, ex art. 46 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 all. A), la prescrizione del diritto di impugnare il provvedimento di sospensione e di chiedere la restituzione delle retribuzioni trattenute durante il periodo di sospensione decorre, rispettivamente, dalla comunicazione del detto provvedimento e dalle singole scadenze delle retribuzioni non corrisposte, mentre non assume alcuna rilevanza, ai fini di tale decorrenza, la data del pensionamento del dipendente intervenuto prima della conclusione della procedura disciplinare, dato che il fatto del pensionamento è del tutto estraneo a quello che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)