Sez. 1, Sentenza n. 1191 del 02/05/1989 Cc. (dep. 08/09/1989) Rv. 182021 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - REQUISITO DELL'ATTUALITÀ - NECESSITÀ - RICHIAMO A PRECEDENTI PENALI DEL PROPOSTO - IRRILEVANZA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - REQUISITO DELL'ATTUALITÀ - NECESSITÀ - RICHIAMO A PRECEDENTI PENALI DEL PROPOSTO - IRRILEVANZA.*
Il problema dell'attualità della pericolosità, attualità che costituisce presupposto necessario del provvedimento di prevenzione, non può essere risolto col mero richiamo a procedimenti penali a carico del soggetto. (V mass n 172389; (Conf mass n 172101).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)