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Sez. 1, Sentenza n. 1191 del 02/05/1989 Cc. (dep. 08/09/1989) Rv. 182021 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - REQUISITO DELL'ATTUALITÀ - NECESSITÀ - RICHIAMO A PRECEDENTI PENALI DEL PROPOSTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182021-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - REQUISITO DELL'ATTUALITÀ - NECESSITÀ - RICHIAMO A PRECEDENTI PENALI DEL PROPOSTO - IRRILEVANZA.*

Il problema dell'attualità della pericolosità, attualità che costituisce presupposto necessario del provvedimento di prevenzione, non può essere risolto col mero richiamo a procedimenti penali a carico del soggetto. (V mass n 172389; (Conf mass n 172101).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)