Sez. 1, Sentenza n. 666 del 31/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172101 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RIFERIMENTO A SOSPETTI E PRESUNZIONI - LEGITTIMITÀ - LIMITE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RIFERIMENTO A SOSPETTI E PRESUNZIONI - LEGITTIMITÀ - LIMITE.*
In tema di applicazione di misure di prevenzione, il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto è ampiamente discrezionale e può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, purché obiettivamente accertati, quali i precedenti penali, le denunzie recenti per gravi reati, il tenore di vita del prevenuto, la compagnia di pregiudicati o di mafiosi. (Conf mass n 167514).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)