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Sez. 1, Sentenza n. 666 del 31/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172101 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RIFERIMENTO A SOSPETTI E PRESUNZIONI - LEGITTIMITÀ - LIMITE.*
Stato
decisa il 1986-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172101-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RIFERIMENTO A SOSPETTI E PRESUNZIONI - LEGITTIMITÀ - LIMITE.*

In tema di applicazione di misure di prevenzione, il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto è ampiamente discrezionale e può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, purché obiettivamente accertati, quali i precedenti penali, le denunzie recenti per gravi reati, il tenore di vita del prevenuto, la compagnia di pregiudicati o di mafiosi. (Conf mass n 167514).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)