Sez. 4, Sentenza n. 521 del 19/02/1999 Cc. (dep. 07/04/1999) Rv. 213134 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Emissione del decreto di citazione - Atti non ancora pervenuti al giudice del dibattimento - Fase intermedia - Organo competente - Giudice delle indagini preliminari.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
Competente a decidere sull'istanza di restituzione della cosa sottoposta a sequestro probatorio nella fase in cui, chiuse le indagini preliminari con l'esercizio dell'azione penale attraverso il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, gli atti non siano ancora stati trasmessi al giudice del dibattimento, è il giudice delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)