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Sez. 3, Sentenza n. 8024 del 02/04/2009 (Rv. 608624 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Nozione - Intestazione fiduciaria - Caratteri - Fattispecie in tema di intestazione fiduciaria di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Stato
decisa il 2009-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608624-01

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI

Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti "inter partes", compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del "pactum fiduciae". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, la quale, pur ravvisandovi un'ipotesi di intestazione fiduciaria, aveva ritenuto nulla, per violazione dell'art. 28, settimo comma, della legge 8 luglio 1977, n. 513, una scrittura privata con cui l'acquirente di un alloggio di edilizia residenziale pubblica aveva riconosciuto che lo stesso era stato acquistato per la metà con denaro fornito dal fratello, impegnandosi a trasferirgliene la comproprietà non appena fosse scaduto il vincolo d'inalienabilità previsto dalla norma citata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)