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Sez. 2, Sentenza n. 10163 del 09/05/2011 (Rv. 617627 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Intestazione fiduciaria - Trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario - Sussistenza - Conseguenze - Patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento - Sostituzione con dichiarazione confessoria proveniente dalla controparte - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617627-01

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI

Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta. Pertanto, poiché l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia ad oggetto beni immobili, esso deve risultare da un atto avente forma scritta "ad substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare; né l'atto scritto può essere sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente dall'altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né - anche quando contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)