Sez. 2, Sentenza n. 6887 del 22/11/1986 (Rv. 448990 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO DI APPALTO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA REVISIONE DEL PREZZO - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO DI APPALTO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA REVISIONE DEL PREZZO - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La clausola di esclusione della revisione del prezzo dell'appalto, in deroga alla norma di cui al primo comma dell'art. 1664 cod. civ., non può qualificarsi vessatoria o particolarmente onerosa e non deve essere, quindi, specificamente approvata per iscritto, non essendo inclusa nella tassativa elencazione delle clausole onerose contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. e non essendo assimilabile a nessuna delle categorie di oneri e di privilegi di cui all'elencazione suddetta. (V 2403/81, mass n 413168; (Conf 1456/86, mass n 444851; (Conf 2405/81, mass n 413171).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1341, Cod. Pen. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)