Sez. 2, Sentenza n. 2403 del 23/04/1981 (Rv. 413168 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE - USO DI ESPRESSIONI FORMALI E PARTICOLARI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE - USO DI ESPRESSIONI FORMALI E PARTICOLARI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE.*
La clausola con la quale si escluda, in deroga all'art 1664 cod civ, il diritto dell'appaltatore ad ulteriore compenso per le difficolta impreviste incontrate nell'esecuzione dell'opera, comportando solo un allargamento del rischio, senza alcuna alterazione della struttura ovvero della funzione del contratto, non richiede l'uso di espressioni formali e particolari, ma che, come di consueto, la volonta delle parti risulti chiaramente manifestata, sicche l'individuazione nel caso concreto di tale allargamento del rischio non postula nessun rigore di indagine circa l'intento delle parti. (V 1364/79, mass n 397656; (V 2326/77, mass n 386035).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)