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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11439 del 15/06/2020 (Rv. 658210 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Penale prevista in favore della p.a. da disposizioni di capitolati generali richiamate nel contratto stipulato dal privato – Potere di riduzione del giudice - Esercizio d'ufficio - Configurabilità - Presupposti - Disapplicazione – Condizioni.
Stato
decisa il 2020-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658210-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., in quanto volto a tutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale, può essere esercitato d'ufficio, anche quando la penale è prevista a favore della P.A. da disposizioni di capitolati generali, richiamate e recepite nel contratto stipulato con il privato; in tal caso, la disapplicazione delle stesse, quali clausole contrattuali, per contrasto con la norma primaria ed inderogabile dettata dalla indicata disposizione, è subordinata all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)