Sez. 5 - , Ordinanza n. 30230 del 14/10/2022 (Rv. 666090 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Imprenditore commerciale - Accertamento del maggior reddito d'impresa - Beni acquisiti e destinati all'autoconsumo - Valore - Modalità di calcolo - Ricavi complessivamente conseguiti - Quantificazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In materia di accertamento del reddito percepito dall'imprenditore commerciale, il valore dei beni acquisiti e destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve quantificarsi in base al "valore normale", pari al prezzo di mercato senza percentuale di ricarico che, invece, calcolata in considerazione del rapporto tra il costo di acquisto ed il prezzo di vendita, va aggiunta per quantificare il valore dei beni che, anche in via presuntiva, si ritengono acquistati e rivenduti dall'imprenditore, pur non risultandone provato il prezzo; i ricavi complessivamente percepiti dall'imprenditore vanno, pertanto, quantificati sommando agli introiti conseguiti dalla vendita dei beni, il cui costo di acquisto risulti dimostrato, il valore dei beni da ritenersi venduti, come rivalutati applicando la percentuale di ricarico, ed il valore dei beni destinati all'autoconsumo, stimato al prezzo di mercato.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)