Sez. 5 - , Ordinanza n. 2634 del 30/01/2019 (Rv. 652273 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Beni oggetto dell'attività d'impresa - Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore - Imputabilità ai ricavi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, applicabile "ratione temporis", i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa vanno compresi tra i ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)