Sez. 1, Sentenza n. 8811 del 08/10/1996 (Rv. 499999 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE | Cava in regime autorizzatorio - Materiale scavato in difformità quantitativa dal progetto di coltivazione - Sanzione amministrativa ex art. 33, secondo comma, della legge Reg. Veneto n. 44 del 1982 - Applicabilità - Funzione - Escavazione secondo modalità esecutive difformi dal progetto di coltivazione - Estensione.
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE
In tema di coltivazione di cava in regime autorizzatorio, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 della legge della Regione Veneto n. 44 del 1982 - stabilita in misura pari al valore commerciale del materiale scavato in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - ha funzione retributivo - affittiva e non risarcitoria, essendo posta a presidio degli interessi non valutabili economicamente, quali la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e geomorfologico preesistente. Pertanto, tale sanzione va applicata non solo in relazione all'estrazione di materiale oltre i limiti di quantità previsti dall'autorizzazione, ma anche in relazione all'escavazione secondo modalità esecutive difformi dal progetto di coltivazione (nella specie, era stata seguita, nell'estrazione di trachite, una linea di scavo verticale, anziché obliqua, come prescritto nell'autorizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge Reg. Veneto 07/09/1982 num. 44 art. 33 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)