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Sez. L, Sentenza n. 4227 del 18/07/1979 (Rv. 400749 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MEZZI ESPERIBILI DAL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1979-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400749-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MEZZI ESPERIBILI DAL LAVORATORE.*

In caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, fino a quando non sia compiuta la relativa prescrizione, il lavoratore puo insorgere contro tale comportamento omissivo - anche se non si e verificato in conseguenza dello stesso la perdita del diritto alla pensione - sia sollecitando in Sede amministrativa l'istituto a provvedere alla realizzazione coattiva del credito contributivo nei confronti del datore di lavoro, sia chiedendo la condanna di questo ultimo in Sede giudiziaria al pagamento dei contributi stessi. (V 1744/75, mass n 375385).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 35, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40, Legge 11/08/1972 num. 485 art. 23 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)