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Sez. 1, Sentenza n. 19503 del 06/10/2005 (Rv. 583175 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Procedimento ai sensi della legge n. 89 del 2001 - Decisione della CEDU accertante, in un caso simile, il superamento della ragionevole durata del processo, con conseguente riconoscimento dell'indennizzo per il danno subito dall'istante - Efficacia di giudicato riflesso nel procedimento svolgentesi dinanzi alla corte d'appello, promosso da un altro soggetto - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Valore di precedente - Sussistenza - Fondamento - Dovere del giudice nazionale di valutare la ragionevole durata del processo alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583175-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, è da escludere che, nel giudizio che si svolge dinanzi alla corte territoriale ai sensi della legge 24 novembre 2001, n. 89, dispieghi efficacia di giudicato riflesso la decisione con cui la Corte di Strasburgo, adita da un altro soggetto, abbia, in un caso coinvolgente questioni analoghe o identiche in termini di durata, riconosciuto la violazione, in relazione ad un diverso processo, dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed accertato e quantificato il danno in favore della parte istante; e ciò difettando la necessaria identità di soggetti, oltre che di "petitum" e di "causa petendi", perché possa operare l'autorità del giudicato, né potendo l'estraneo alla decisione della CEDU affermarsi titolare di un diritto dipendente da quello ivi attribuito. Nondimeno, il giudice del merito, al fine di valutare se il processo abbia avuto una durata eccessiva, ha il dovere di interpretare l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, espressamente richiamato dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, tenendo conto dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza della CEDU con riguardo alla ragionevole durata del processo, tale dovere essendo da porsi in collegamento con il ruolo di giudice della verifica della effettività della tutela nazionale. A questo dovere si accompagna l'obbligo specifico, per lo stesso giudice, di prendere in esame, e di farsi carico criticamente, dei precedenti della Corte europea che si assumano pronunciati su casi identici o analoghi a quelli al suo esame.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)