Sez. 1, Sentenza n. 8529 del 05/05/2004 (Rv. 572637 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Valutazione della ragionevole durata del processo - Dovere generale della corte territoriale di adottare parametri di interpretazione ed applicazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea conformi a quelli adottati dalla Corte di Strasburgo - Obbligo specifico, per il medesimo giudice, di prendere in esame i precedenti della Corte europea emessi in casi identici o analoghi - Configurabilità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice del merito, al fine di valutare se il processo abbia avuto una durata eccessiva, ha il dovere generale di interpretare l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, espressamente richiamato dal citato art. 2 della legge n. 89 del 2001, tenendo conto dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo con riguardo alla ragionevole durata del processo, tale dovere essendo da porsi in collegamento con il ruolo di giudice della verifica e chiusura della adeguatezza e della effettività della tutela nazionale, da riconoscere alla Corte di Strasburgo. A questo dovere generale si accompagna l'obbligo specifico, per lo stesso giudice, di prendere in esame, e di farsi carico criticamente, dei precedenti della Corte europea che si assumano pronunciati su casi identici o analoghi a quelli al suo esame.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)