Sez. 1, Sentenza n. 551 del 25/02/1974 (Rv. 368323 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - DESTINAZIONI DATE ALL'IMMOBILE IN EPOCA SUCCESSIVA AL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - DESTINAZIONI DATE ALL'IMMOBILE IN EPOCA SUCCESSIVA AL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge 2 luglio 1949, n 408, occorre fare riferimento alla destinazione dello immobile al momento dell'atto traslativo, mentre sono irrilevanti, agli effetti suindicati, le successive e diverse destinazioni date all'immobile medesimo. (Conf 2240'72, mass n 359544).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)