Sez. 1, Sentenza n. 2240 del 06/07/1972 (Rv. 359544 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA IPOTECARIA - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO AD UFFICI IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA IPOTECARIA - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO AD UFFICI IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANZA.*
Il beneficio fiscale, in materia di imposta ipotecaria e di registro, previsto dall'art 17 della legge 2 luglio 1949, n 408, va applicato con riguardo alla destinazione strutturale o funzionale della costruzione al momento dell'atto traslativo, non gia all'uso cui la stessa sia stata successivamente adibita. Per stabilire le caratteristiche rivelatrici della destinazione dell' immobile ad abitazione ai fini dell'applicazione del beneficio non puo farsi percio riferimento alla destinazione ad uffici riscontrata in epoca successiva alla data del trasferimento. (V 1750'1966, mass n 323410).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)