Sez. 1 - , Sentenza n. 15029 del 21/07/2016 (Rv. 641823 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - DETERMINAZIONE | Divieto di "revisione dei prezzi" ed obbligo di "prezzo chiuso" - Esigenze e finalità - Differenze con quelle della revisione dei prezzi.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - DETERMINAZIONE
Il divieto della "revisione dei prezzi" e l'obbligatorietà del "prezzo chiuso", da considerarsi principi regolatori degli appalti pubblici, sono ispirati a parametri di contemperamento tra diritti dell'appaltatore ed esigenze del committente affatto diversi rispetto a quelli della revisione prezzi, atteso che mentre quest'ultimo istituto tende a mantenere fermo l'originario rapporto sinallagmatico tra prestazione dell'appaltatore e controprestazione dell'Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, ove questi superino la soglia della normale alea contrattuale, i primi, invece, mirano ad assicurare alla P.A. beni e prestazioni alle migliori condizioni, nonchè a soddisfare l'esigenza della certezza dell'impegno finanziario e di risanamento della finanza pubblica, e ciò mediante un'alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti attraverso un sistema di automatico computo degli aumenti sganciato da un preciso collegamento con l'inflazione reale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 3, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)