Sez. 1, Sentenza n. 7917 del 18/05/2012 (Rv. 622770 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - DETERMINAZIONE | Appalto "a prezzo chiuso" - Differenze rispetto alla revisione dei prezzi - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - DETERMINAZIONE
In tema di appalti di opere pubbliche, l'istituto della "revisione dei prezzi" e quello del "prezzo chiuso", così come disciplinato dall'art. 33 della legge n. 41 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), rispondono ad esigenze e finalità diverse, in quanto il primo mira a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra prestazioni mediante l'adeguamento del corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora questi superino la soglia della normale alea contrattuale, mentre il secondo soddisfa l'esigenza di predeterminazione dell'impegno finanziario assunto dalla P.A., garantita grazie al criterio dell'alea convenzionale, forfetizzata per entrambi i contraenti, in virtù di un sistema di computo automatico degli aumenti, sganciato dal collegamento con l'inflazione reale e caratterizzato dalla predeterminazione "ex ante" degli incrementi di costo; conseguentemente, qualora il contratto di appalto preveda l'applicabilità del "prezzo chiuso", allo stesso non è applicabile la disciplina in materia di revisione dei prezzi.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33, Legge 23/12/1992 num. 498 art. 15 com. 5, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)