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Sez. 1, Sentenza n. 4854 del 14/05/1998 (Rv. 515424 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO AMMINISTRATIVO (PROCEDIMENTO) - QUESTIONI PREGIUDIZIALI ED INCIDENTALI - EFFICACIA DELLA DECISIONE | Concessione edilizia - Annullamento - Impugnazione - Accoglimento solo per motivi formali - Riconoscimento implicito dell'illegittimità della concessione - Giudicato - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515424-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO AMMINISTRATIVO (PROCEDIMENTO) - QUESTIONI PREGIUDIZIALI ED INCIDENTALI - EFFICACIA DELLA DECISIONE

Qualora un provvedimento amministrativo sia stato annullato dal giudice amministrativo per motivi formali, non assume alcun rilievo, nel rapporto sostanziale tra le parti, che in riferimento ad altro motivo di ricorso, inerente gli aspetti sostanziali del provvedimento, la sentenza ne abbia dichiarata l'infondatezza, assumendo implicitamente l'illegittimità di un precedente atto che il provvedimento impugnato aveva inteso rimuovere: ne consegue che l'amministrazione convenuta dal privato, la cui concessione edilizia sia stata illegittimamente annullata, non può sottrarsi alla responsabilità per i danni, assumendo che il giudice amministrativo ha annullato l'annullamento d'ufficio per motivi formali, accertando implicitamente l'illegittimità della concessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 45 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)