diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8244 del 07/04/2006 (Rv. 590397 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Licenza (concessione) edilizia - Revoca - Annullamento del giudice amministrativo - Risarcimento - Riferibilità a progetto diverso da quello oggetto dell'autorizzazione paesaggistica - Impossibilità di costruire - Danno - Ingiustizia - Insussistenza.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590397-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini della tutela risarcitoria, non è sufficiente l'annullamento della revoca di licenza (ora concessione) edilizia, occorrendo la verifica degli ulteriori elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., in particolare difettando, pur in presenza dei danni (costi per l'esecuzione parziale dell'opera, e mancato guadagno per l'impossibilità di esercizio dell'attività economica), il carattere di ingiustizia degli stessi, qualora si sia verificata l'oggettiva impossibilità di costruire per la difformità del progetto su cui sia stato rilasciato il nullaosta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, e quello contemplato dalla licenza edilizia che, pur revocata dal Sindaco, sia stata ripristinata in seguito all'annullamento giurisdizionale della revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 35, Regio Decr. 03/06/1940 num. 1237 art. 25, Decreto Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)