Sez. L, Sentenza n. 10258 del 26/07/2001 (Rv. 548534 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dei termini nel periodo feriale ex legge n. 742 del 1969 - Applicabilità - Materia oggetto della violazione amministrativa - Irrilevanza - Limiti - Ipotesi di applicabilità del rito del lavoro espressamente previste dall'art. 35 legge n. 689 del 1981.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinate dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 472, dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, né può a tal fine, quando si tratti di violazioni afferenti alla materia del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie, farsi rientrare nel novero delle controversie indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981, norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale. Ne consegue che l'osservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione del pagamento di sanzione amministrativa va valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la materia oggetto della violazione amministrativa, con esclusione dei casi menzionati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dal citato art. 35 legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa a sanzione amministrativa inflitta dall'Ispettorato del Lavoro per inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego).
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 6891 art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)