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Sez. L, Sentenza n. 10452 del 08/05/2006 (Rv. 589022 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969 - Applicabilità - Materia oggetto della violazione amministrativa - Irrilevanza - Limiti - Ipotesi di applicabilità del rito del lavoro espressamente previste dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981.
Stato
decisa il 2006-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589022-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non rientra fra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, né può, a tal fine, farsi rientrare fra le controversie soggette al rito del lavoro, applicabile soltanto in forza del richiamo espresso contenuto nell'art. 35 della citata legge n. 689 del 1981 nei casi in cui l'opposizione verta in tema di violazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Ne consegue che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal tribunale in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (nella specie per violazione di norme sul collocamento dei lavoratori) è soggetto a sospensione durante il periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)