Sez. L, Sentenza n. 1618 del 02/03/1990 (Rv. 465624 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI - CLAUSOLE DEGLI ACCORDI SINDACALI AVENTI NATURA NORMATIVA PER I LAVORATORI - CLAUSOLE DI RIENTRO - LICEITÀ - PORTATA - PREVISIONE DI UN TERMINE FINALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRESSIVO RIENTRO IN SERVIZIO DI TUTTI I LAVORATORI - SUBORDINAZIONE DELL'OBBLIGO DI RIAMMISSIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ALTRE PARTI DELLO ACCORDO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI - CLAUSOLE DEGLI ACCORDI SINDACALI AVENTI NATURA NORMATIVA PER I LAVORATORI - CLAUSOLE DI RIENTRO - LICEITÀ - PORTATA - PREVISIONE DI UN TERMINE FINALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRESSIVO RIENTRO IN SERVIZIO DI TUTTI I LAVORATORI - SUBORDINAZIONE DELL'OBBLIGO DI RIAMMISSIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ALTRE PARTI DELLO ACCORDO - ESCLUSIONE.*
Gli accordi sindacali in materia di cassa integrazione (nella specie: accordo relativo a dipendenti della società Alfa Romeo S.P.a.) consentiti dall'art. 5 della legge n. 164 del 1975, possono prevedere - oltre a clausole obbligatorie che vincolano soltanto le parti sociali stipulanti - anche clausole di natura normativa a favore dei lavoratori, quali le clausole di rientro che obbligano il datore di lavoro a riammettere nel servizio attivo il lavoratore sospeso e collocato in cassa integrazione; in tal caso, ove le parti prevedano - unitamente a misure dirette al risanamento dell'azienda e alla riduzione dell'organico aziendale (quali blocco del turnover, prepensionamenti) - un termine finale entro il quale debba essere comunque completato il progressivo rientro in servizio di tutti i lavoratori in cassa integrazione, l'insorgenza dell'Obbligo suddetto non resta condizionata alla realizzazione delle altre parti dell'accordo. (V 1299/88, mass n 457468; (V 4058/88, mass n 459168; (V 884/89, mass n 461887).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)