Sez. L, Sentenza n. 5517 del 19/05/1995 (Rv. 492350 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Accordo tra imprenditore e sindacati sui criteri di scelta dei lavoratori e sulla durata della sospensione degli stessi - Effetto limitativo dei poteri dell'imprenditore - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ove tra imprenditore e sindacati intervenga un accordo inteso a disciplinare l'esercizio del potere di collocare in cassa integrazione i singoli lavoratori, accordo che stabilisca sia i criteri di scelta che la durata della sospensione per ciascuno di essi o per categorie di lavoratori, l'effetto di limitazione dei poteri dell'imprenditore sui singoli rapporti di lavoro che discende da tale accordo, ancorché esso sia stato stipulato prima del provvedimento amministrativo di ammissione alla cassa integrazione guadagni, deriva dalla sua natura di contratto collettivo normativo, alla quale è estraneo l'accordo eventualmente raggiunto nel quadro delle procedure di consultazione sindacale contemplate dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)