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Sez. 2, Sentenza n. 12313 del 02/05/1989 Ud. (dep. 18/09/1989) Rv. 182083 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - NOVAZIONE LEGISLATIVA - DIPENDENTI - ESERCENTI DI UN PUBBLICO SERVIZIO - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DI PECULATO - RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO DI ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO APPROPRIAZIONE - RAVVISABILITÀ DI ALTRA IPOTESI DELITTUOSA - FATTISPECIE: PRETESA ASSOLUZIONE IN LUOGO DI AMNISTIA PER APPROPRIAZIONE INDEBITA.*
Stato
decisa il 1989-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182083-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - NOVAZIONE LEGISLATIVA - DIPENDENTI - ESERCENTI DI UN PUBBLICO SERVIZIO - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DI PECULATO - RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PIÙ FAVOREVOLE - CONTESTAZIONE ALL'IMPUTATO DI ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO APPROPRIAZIONE - RAVVISABILITÀ DI ALTRA IPOTESI DELITTUOSA - FATTISPECIE: PRETESA ASSOLUZIONE IN LUOGO DI AMNISTIA PER APPROPRIAZIONE INDEBITA.*

La novazione legislativa, secondo cui l'attività bancaria in genere ha natura imprenditoriale e privatistica, investe il tipo di reato proprio, nella specie peculato, sotto il profilo della qualificazione specifica del soggetto attivo (esercente di un pubblico servizio) richiesta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen., sicché, in Mancanza di tale requisito essenziale, opera il principio di retroattività della legge più favorevole all'imputato. Ciò non toglie, però, che qualora siano stati contestati all'imputato gli elementi essenziali del fatto appropriazione, il giudice del merito possa ravvisare nella condotta illecita dell'imputato medesimo un'altra ipotesi delittuosa (appropriazione indebita), cui riferire una mutazione del primitivo nomen iuris. (nella specie è stata disattesa la tesi difensiva secondo la quale, in luogo dell'applicazione dell'amnistia per il reato di appropriazione indebita, si imponeva l'assoluzione dell'imputato). (Conf mass n 178336; (Conf mass n 178881).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge 05/03/1985 num. 74, DPR 27/06/1985 num. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)