Sez. 6, Sentenza n. 5546 del 27/04/1988 Ud. (dep. 06/05/1988) Rv. 178336 - 01
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - EROGAZIONE DI DENARO DA PARTE DI DIPENDENTE, A FAVORE DI UN TERZO, UTILIZZANDO FRAUDOLENTEMENTE LO STRUMENTO DELL'AFFIDAMENTO BANCARIO - SUSSISTENZA DI PECULATO - ESCLUSIONE - RAVVISABILITÀ DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - EROGAZIONE DI DENARO DA PARTE DI DIPENDENTE, A FAVORE DI UN TERZO, UTILIZZANDO FRAUDOLENTEMENTE LO STRUMENTO DELL'AFFIDAMENTO BANCARIO - SUSSISTENZA DI PECULATO - ESCLUSIONE - RAVVISABILITÀ DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La qualificazione di Atti di natura privatistica, riconosciuta alle operazioni di mera gestione economica degli istituti di credito e/o di risparmio per effetto della direttiva CEE n. 77/780 e del d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, esclude che i dipendenti dei predetti enti - ancorché eretti in enti pubblici - possano rispondere di peculato - ed occorrendo di malversazione - per attività strettamente legate alla richiamata gestione. Tale conclusione, peraltro, non comporta che si possa considerare penalmente irrilevante qualsiasi comportamento che si realizzi, da un lato, con la messa a disposizione del terzo di denaro appartenente all'impresa bancaria e, dall'altro con la sua effettiva utilizzazione da parte del terzo. Sicché, ove messa a disposizione del denaro e sua utilizzazione non coincidano con le finalità proprie di gestione del credito e del risparmio e si esce, pertanto, dal campo delle "attività a rischio" o da quello delle mere irregolarità, sussisteranno gli specifici reati contro il patrimonio - e gli altri ai medesimi eventualmente collegati - ogni qual volta le condotte in concreto accertate siano il frutto di un accordo tra il dipendente bancario ed il terzo, posto in essere in danno dell'istituto, e ciò indipendentemente dalle concrete modalità di esecuzione che possono anche consistere nell'uso fraudolento dello strumento dell'affidamento bancario. (V mass n 176404).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, DPR 27/06/1985 num. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)